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L'accertamento qualitativo e quantitativo, ai fini fiscali, dei prodotti contenuti nelle miscele e residui oleosi ricuperati dalla pulizia delle navi e delle acque del mare e dei laghi di confine puo' essere effettuato dopo la decantazione e depurazione, con qualsiasi processo, delle predette miscele e residui negli impianti all'uopo autorizzati dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio. Prima dell'accertamento le miscele ed i residui oleosi di cui al comma precedente possono essere raccolti, fatti decantare e depurati promiscuamente anche se contenenti prodotti di qualita' diversa, soggetti a differente regime fiscale. Le miscele ed i residui di oli minerali nonche' i prodotti petroliferi ricavati dalla loro decantazione e depurazione sono ammessi, se destinati alla lavorazione, allo stesso trattamento tributario stabilito per gli oli minerali greggi di petrolio, fermo restando l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti. Le miscele ed i residui di oli minerali nonche' i prodotti derivanti dalla loro decantazione e depurazione destinati alla combustione nelle caldaie e nei forni sono assoggettati al trattamento tributario stabilito per gli oli combustibili diversi da quelli speciali per forni e caldaie, densi, anche quando non ne abbiano tutte le caratteristiche e siano altrimenti classificabili, purche' in questo ultimo caso venga riconosciuto che non sono tecnicamente utilizzabili in un uso diverso. L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la direzione della circoscrizione doganale, secondo la rispettiva competenza, puo' consentire che, sotto vigilanza finanziaria continuativa, i prodotti di cui ai commi precedenti, compresi quelli contenuti nelle miscele e residui oleosi, nonche' i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, da soli o contenuti nei materiali residuati dei serbatoi di stoccaggio o delle lavorazioni petrolifere e petrolchimiche, tecnicamente riconosciuti non utilizzabili, siano dispersi in modo da non poter essere ricuperati ovvero siano distrutti mediante combustione e senza utilizzazione del calore. In tali casi si considerano non avverati i presupposti delle relative obbligazioni tributarie.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-01-23;9~art4 · fonte del testo