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L'articolo 2 del testo unico delle leggi per l'imposta erariale sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 dell'allegato H) al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di gas o di energia elettrica deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, osservate le norme stabilite dal regolamento ed ottenerne la licenza. Sono soggetti agli stessi obblighi e sono considerati fabbricanti, a tutti gli effetti della presente legge:

  • a)gli acquirenti di gas e di energia elettrica per farne rivendita;
  • b)gli acquirenti di gas e di energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 200 metri cubi di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 200 KW di energia elettrica. Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio ed impiego unico, con potenza impegnata superiore a 200 KW possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata;
  • o)gli acquirenti di energia elettrica per la carica di accumulatori o per azionare raddrizzatori di corrente, convertitori a motore dinamo, qualunque sia la potenza installata, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta. Non sono soggetti agli obblighi di cui al primo comma: gli esercenti generatori elettrici installati a bordo di autoveicoli, aeromobili e navi, quando l'energia prodotta e' utilizzata soltanto in detti automezzi, nonche' le forze armate dello Stato ed i Corpi ad esse assimilati per i gruppi elettrogeni mobili da essi utilizzati; gli esercenti punti di presa attuati sulle reti di interconnessione nazionale a solo scopo di trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 110 KV quando alla presa non segua la diretta utilizzazione; gli esercenti officine elettriche costituite da piccoli impianti generatori comunque azionati (aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni) di potenza non superiore ad un chilowatt, di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, lettera i), o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico".

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;940~art3 · fonte del testo