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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Alla tabella A (1ª zona militarmente importante) annessa alla legge 1° giugno 1931, n. 886, concernente il «Regime giuridico delle proprieta' in zone militarmente importanti» sono introdotte le seguenti modificazioni:

[8]Comando del corpo d'armata di Alessandria - provincia di Cuneo: all'elenco dei Comuni di detta Provincia aggiungere: «Entraque», «Valdieri».

[9]Comando del corpo d'armata di Udine - provincia di Bolzano; all'elenco dei Comuni di detta Provincia aggiungere: «Rasun Valdaora».

[10]Detti Comuni devono essere depennati dagli elenchi delle Provincie annessi alla tabella B della legge medesima.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1932 Anno XI

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]Mussolini - Gazzera - De Francisci - Jung - Acerbo - Di Crollalanza.

[15]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-15;1836~art1 · fonte del testo