L'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 631, e' sostituito dal seguente: "Agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti, sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente:
- 1)gli esteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, loro derivati e preparazioni;
- 2)il d-l-2 Dimetilamino - 4: 4-Difenileptano 5 one, suoi derivati e preparazioni".
Testo vigente dal 10 maggio 1951
