Norme

Art. 4

Il terzo comma dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente: "Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita', lo richiedano, possono stabilire, in aggiunta o in sostituzione del criterio della popolazione, sentita l'unita' sanitaria locale competente per territorio, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia disti almeno 1.000 metri da quelle esistenti".

Testo vigente dal 29 dicembre 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 177/1988

    Illegittimità dichiarata
    18 febbraio 1988

    Il riconoscimento alle regioni e province autonome della mera facolta` di stabilire una diversa distanza minima tra farmacie, ove lo consiglino le particolari condizioni locali,per l'eventua- lita` che ne risulti conseguenzialmente modificato un indirizzo generale, non puo` essere disposto che dal legislatore statale; e, d'altro canto, la facolta` prevista lascia del tutto integro il potere degli enti di disporre in materia. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, dello St. T.A.A. dalla Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 4 della l. 22 dicembre 1984, n. 892).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme · Art. 1 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;892~art4 · fonte su Normattiva