L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e' autorizzato, per la durata di due anni, ad estendere con propri decreti le norme di cui al precedente articolo ad ogni altro preparato ad azione morfinosimile parastupefacente.

Testo vigente dal 10 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-20;301~art2 · fonte del testo