Nell'articolo 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: "La prima revisione puo' aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non puo' aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente".
Testo vigente dal 6 marzo 1961
