Il termine limitativo di 15 anni fissato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo e' soppresso.
Testo vigente dal 6 marzo 1961
Il termine limitativo di 15 anni fissato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo e' soppresso.
Testo vigente dal 6 marzo 1961
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-02-10;51~art2 · fonte del testo