Alle rendite per inabilita' permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le revisioni del grado di invalidita' non sono soggette al termine di quindici anni disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. ((A partire dal 1 luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua e' fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri)).4 L'importo dell'assegno in caso di morte e' pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto articolo 85.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1982, n. 251

4

La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1982.

Testo vigente dal 30 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 100/1991

    Questione infondata
    2 marzo 1991

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93 ("Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive"), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47 e poi dall'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sollevata, in…

    Art. 24 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 maggio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 17 aprile 1975 al 30 maggio 1982. 37 parole tolte, 37 parole aggiunte.

… disciplinato dall'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. tolto: La aggiunto: A partire dal 1 luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' tolto: fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa e' suscettibile di modifica ogni tolto: tre anni aggiunto: anno. A questo effetto la retribuzione annua e' fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro tolto: per il lavoro e la aggiunto: del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro tolto: per la aggiunto: della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione tolto: dell'istituto aggiunto: dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni aggiunto: iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologitolto: . La prima variazione si fara' con riferimento allo indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968 aggiunto: ospedalieri. L'importo dell'assegno in caso di morte e' pari ad un terzo della retribuzione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 maggio 1982, n. 251

    La L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1982.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;93~art8 · fonte del testo