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Per effettuare, ai sensi dell'articolo precedente, le promozioni in piu' di quelle stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla legge di avanzamento per gli anni 1962 e 1963, sono utilizzabili con precedenza, i posti lasciati vacanti nel grado di maggiore dei due Corpi in virtu' dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1959, n. 1695. I posti utilizzati sono compensati lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di capitano.
Testo in vigore dal 25 luglio 1962 al 9 ottobre 2010
