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Nel quadro VII - ruolo medici del Corpo sanitario - e nel quadro IX - ruolo normale del Corpo di commissariato - della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' apportata la seguente modificazione: nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: 1 ogni anno" sono sostituite dalla seguente: "tutti". Nel quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto - della tabella n. 2, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' apportata la seguente modificazione: nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di contrammiraglio, le parole: "1/4 dei contrammiragli non ancora valutati" sono sostituite dalla seguente: "tutti".

Testo in vigore dal 23 luglio 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-07-18;349~art1 · fonte del testo