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Nel quadro XI - ruolo ufficiali medici - della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' apportata la seguente modificazione: nella colonna 6 (numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione), in corrispondenza del grado di maggiore generale, le parole: "1 ogni anno" sono sostituite dalla seguente: "tutti".

Testo in vigore dal 23 luglio 1984 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1984-07-18;349~art2 · fonte del testo