L'art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1 gennaio 1950, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo. Il primo di tali contributi e' destinato alle finalita' previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo e' destinato all'assistenza sanitaria. Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla meta' dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo. Per il biennio 1948-49, ferma restando per gli iscritti all'istituto la misura dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350, i contributi a carico degli Enti sono stabiliti in misura pari alla meta' di quella indicata nel primo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 18 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-01;116~art2 · fonte del testo