I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1 gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente. Il contributo annuale a carico dell'iscritto e' costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600. Quello a carico dell'Ente e' costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400. Restano abrogate, a partire dal 1 gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

Testo vigente dal 2 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-11-26;877~art5 · fonte del testo