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All'art. 3 della legge 18 marzo 1958, n. 165, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma, non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di settantacinque centesimi, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse".

Testo in vigore dal 10 novembre 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-10-19;1204~art2 · fonte del testo