All'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, puo' suddividere le aree di pesca in distretti omogenei".
Testo vigente dal 1 settembre 1988
