Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le norme di attuazione della presente legge, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento n. 4028 del 18 dicembre 1986 del Consiglio della Comunita' economica europea. In particolare il predetto decreto ministeriale stabilisce:
- a)l'ammontare del premio di fermo temporaneo;
- b)i periodi dell'anno nei quali deve essere effettuato il fermo temporaneo. A tal fine il Ministro della marina mercantile acquisisce anche il parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
- c)le modalita' tecniche per il controllo del fermo temporaneo e di quello definitivo delle navi;
- d)le modalita' tecniche per l'erogazione dei premi e dell'indennita' giornaliera.
Testo vigente dal 21 luglio 1988
