L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. Alle violazioni dell'articolo 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

  • a)la confisca del pescato;
  • b)la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;
  • c)l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati".

Testo vigente dal 1 settembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-25;381~art9 · fonte su Normattiva