L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. Alle violazioni dell'articolo 15, lettere a) e b), sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
- a)la confisca del pescato;
- b)la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;
- c)l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati".
Testo vigente dal 1 settembre 1988
