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Il numero 1) dell'art. 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, e' sostituito dal seguente: "1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21. La concessione e' subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato".

Testo in vigore dal 16 novembre 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-11-03;1050~art1 · fonte del testo