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[1]Al capo III della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi e' aggiunto il seguente

[2]Art. 15-bis. "Introduzione delle budella salate. - Le budella salate sono ammesse alla introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sull'intera quantita' di cloruro sodico in esse contenuto e' dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo speciale per la vendita del sale all'industria della salagione delle budella. Il tenore salino medio delle budella introdotte, sul quale e' dovuto il diritto di monopolio di cui al precedente comma, e' determinato con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri".

Testo in vigore dal 16 novembre 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-11-03;1050~art2 · fonte del testo