Art. 12 — Confisca
Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.
Testo vigente dal 2 febbraio 1951
