Per i reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, e dalle altre leggi relative a generi di monopolio ed a generi a questi assimilati, e non punibili con pene detentive, il denunciato puo' chiedere all'intendente di finanza competente per territorio che il contesto venga definito mediante il pagamento, oltreche' del diritto di monopolio, se dovuto, di una somma che l'Intendente stesso stabilira' entro i limiti massimo e minimo della pena, tenuto conto della gravita' del reato, desunta a norma del Codice penale. Il pagamento della somma anzidetta e del diritto di monopolio eventualmente dovuto estingue il reato, ma non dispensa dall'applicazione della confisca, la quale e' disposta dallo stesso Intendente. Le disposizioni di questo articolo sono stabilite in deroga agli articoli 21, n. 2, e 46 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Testo vigente dal 2 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-03;27~art10 · fonte del testo