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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Fermo restando il contributo annuo del Tesoro a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui alla lettera c) dell'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada, alla inscrizione di nuove strade nell'elenco delle strade statali, annesso alla citata legge 17 maggio 1928, n. 1094, od alla cancellazione di strade gia' inscritte nonche' alle variazioni nell'andamento generale di esse.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 24 giugno 1929 - Anno VII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Mosconi.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 luglio 1929 al 16 dicembre 2009
