A favore del personale collocato in congedo a norma della presente legge e che non sia stato entro il 30 giugno 1949 inquadrato nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, viene computato un aumento di cinque anni sul servizio prestato, tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione, quanto ai fini della liquidazione della pensione. Al personale suaccennato che non abbia raggiunto, anche tenendo conto della maggiorazione di cui al precedente comma, il minimo di servizio necessario alla liquidazione della pensione, e' corrisposta una indennita' una volta tanto pari a tante mensilita' dell'ultimo stipendio o paga e degli altri assegni pensionabili, quanti sono gli anni di servizio prestati, aumentati di cinque anni.

Testo vigente dal 7 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;31~art6 · fonte del testo