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Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: "L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 13 dicembre 1999, n. 474
1Il Decreto 13 dicembre 1999, n. 474 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' raddoppiato."
Testo in vigore dal 31 dicembre 1999 al 15 febbraio 2001
