Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 28 agosto 1942 al 9 ottobre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, nel numero che sara' stabilito di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica - avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il Ministero dell'aeronautica e' autorizzato annualmente a tenere in servizio - i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, abbiano compiuto il 18° anno di eta', alla data del relativo bando e non superato il 28°, o il 32° se dispensati dal presentarsi alle armi perche' gia' residenti all'estero ovvero, se gia' incorporati nella Regia aeronautica, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-06-27;924~art1 · fonte del testo