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[1]L'art. 2 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, e' sostituito dal seguente:
[2]«Ai corsi di cui all'articolo precedente possono essere ammessi, nel numero che sara' stabilito di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica - avuto riguardo al numero medio degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina o richiamati temporaneamente dal congedo che il Ministero dell'aeronautica e' autorizzato annualmente a tenere in servizio - i cittadini italiani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, abbiano compiuto il 18° anno di eta', alla data del relativo bando e non superato il 28°, o il 32° se dispensati dal presentarsi alle armi perche' gia' residenti all'estero ovvero, se gia' incorporati nella Regia aeronautica, non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva».
Testo in vigore dal 28 agosto 1942 al 9 ottobre 2010
