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[1]L'art. 4 della legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, e' sostituito dal seguente:
[2]«Qualora il numero degli aspiranti superi quello dei posti disponibili per ciascun ruolo e categoria, l'ammissione ai corsi avverra' nell'ordine di graduatoria che sara' formata dal Ministero secondo le norme indicate di volta in volta nei bandi stessi. Avranno tuttavia la precedenza assoluta all'ammissione:
- a)per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di pilota civile o premilitare che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;
- b)per il ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, i giovani muniti di brevetto di specializzazione pre-aeronautica, che si riferisca a ciascuna categoria del ruolo stesso;
- c)per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, categoria ingegneri aeronautici, i giovani muniti della laurea in ingegneria aeronautica;
- d)per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, categoria geofisici, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici;
- e)per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, categoria costruzioni aeronautica ed edili, i giovani muniti del diploma di perito in costruzioni aeronautiche;
- f)per il ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, categoria assistenti di meteorologia, i giovani che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso enti aeronautici».
Testo in vigore dal 28 agosto 1942 al 9 ottobre 2010
