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Le elezioni di cui al precedente articolo verranno indette dal Ministro per i trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i rappresentanti del personale in carica fino al 30 giugno 1960, per effetto della legge 18 dicembre 1959, n. 1112, continueranno nel mandato, anche se collocati a riposo, fino alla elezione dei nuovi consiglieri secondo le norme di cui al precedente articolo.

Testo in vigore dal 10 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

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