L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e' sostituito dal seguente: "La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62".

Testo vigente dal 24 aprile 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-03-30;330~artunico · fonte del testo