L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e' sostituito dal seguente: "La relazione generale, approvata dal Comitato dei Ministri, viene allegata alla relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 4 della legge 1 marzo 1964, n. 62".
Testo vigente dal 24 aprile 1965
