Art. 65
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione e' presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre ed e' approvato con legge entro il 30 novembre. Il bilancio mette in evidenza gli stanziamenti finanziari previsti per ciascuna categoria funzionale di entrata e di spesa in relazione ai singoli programmi di attuazione. Gli enti o le aziende regionali sono tenuti a presentare il loro bilancio preventivo prima della presentazione del bilancio della Regione, il quale deve contenere gli impegni relativi ai bilanci degli enti e delle aziende suddetti. Il bilancio della Regione, cui vanno allegati i bilanci degli enti e delle aziende, e' accompagnato da una relazione previsionale e programmatica con particolare riferimento allo stato della programmazione regionale e nazionale. Il progetto di bilancio viene pubblicato e opportunamente divulgato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 38.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
