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[1]L'art. 2 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, e' modificato come segue:

[2]«Le domande dirette ad ottenere tale autorizzazione debbono essere presentate al Ministero della cultura popolare, accompagnate dal regolamento del premio stesso. Tale regolamento dovra' contenere i seguenti dati:

[3]1° indicazione precisa dell'Ente o della persona che istituisce il premio;

[4]2° il titolo del premio;

[5]3° materia alla quale il premio si riferisce;

[6]4° somma da corrispondere al vincitore o ai vincitori del premio e sua eventuale divisibilita';

[7]5° eventuale periodicita' del premio

[8]6° data di scadenza del concorso, data e luogo di assegnazione del premio;

[9]7° elenco delle persone che dovranno giudicare circa l'assegnazione del premio.

[10]«Il promotore del premio dovra' inoltre allegare alla domanda una dichiarazione concernente il piano finanziario e l'indicazione precisa della disponibilita' dei mezzi occorrenti per l'organizzazione del premio.

[11]«Il promotore dovra' infine allegare alla domanda il programma della manifestazione nella quale viene assegnato il premio, anche se tale manifestazione sia di altro genere e semplicemente ad esso abbinata».

Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;850~art1 · fonte del testo