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[1]L'art. 2 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, e' modificato come segue:
[2]«Le domande dirette ad ottenere tale autorizzazione debbono essere presentate al Ministero della cultura popolare, accompagnate dal regolamento del premio stesso. Tale regolamento dovra' contenere i seguenti dati:
[3]1° indicazione precisa dell'Ente o della persona che istituisce il premio;
[4]2° il titolo del premio;
[5]3° materia alla quale il premio si riferisce;
[6]4° somma da corrispondere al vincitore o ai vincitori del premio e sua eventuale divisibilita';
[7]5° eventuale periodicita' del premio
[8]6° data di scadenza del concorso, data e luogo di assegnazione del premio;
[9]7° elenco delle persone che dovranno giudicare circa l'assegnazione del premio.
[10]«Il promotore del premio dovra' inoltre allegare alla domanda una dichiarazione concernente il piano finanziario e l'indicazione precisa della disponibilita' dei mezzi occorrenti per l'organizzazione del premio.
[11]«Il promotore dovra' infine allegare alla domanda il programma della manifestazione nella quale viene assegnato il premio, anche se tale manifestazione sia di altro genere e semplicemente ad esso abbinata».
Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
