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[1]Il Ministero della cultura popolare, in base agli elementi forniti dalle domande e dai documenti e regolamenti annessi di cui al precedente art. 1, approvera' il bando di concorso.
[2]Nel bando dovra' essere esplicitamente dichiarato se il premio sia riservato alle sole opere che partecipano al concorso o possa essere assegnato anche ad altre opere ed entro quali limiti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
