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[1]Il Ministero della cultura popolare, in base agli elementi forniti dalle domande e dai documenti e regolamenti annessi di cui al precedente art. 1, approvera' il bando di concorso.

[2]Nel bando dovra' essere esplicitamente dichiarato se il premio sia riservato alle sole opere che partecipano al concorso o possa essere assegnato anche ad altre opere ed entro quali limiti.

Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-27;850~art6 · fonte del testo