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[1]Nell'elenco di cui al n. 7 del precedente articolo 1 devono essere compresi, tra i rappresentanti di Enti, un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori e un rappresentante del locale Sindacato interprovinciale fascista autori e scrittori, quest'ultimo designato dal segretario del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.
[2]I rappresentanti di Enti politici e di altri Enti non culturali non potranno essere piu' di tre.
[3]Uno scrittore non puo' far parte della giuria di piu' di tre concorsi in un anno.
Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
