Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nell'elenco di cui al n. 7 del precedente articolo 1 devono essere compresi, tra i rappresentanti di Enti, un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori e un rappresentante del locale Sindacato interprovinciale fascista autori e scrittori, quest'ultimo designato dal segretario del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

[2]I rappresentanti di Enti politici e di altri Enti non culturali non potranno essere piu' di tre.

[3]Uno scrittore non puo' far parte della giuria di piu' di tre concorsi in un anno.

Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-27;850~art7 · fonte del testo