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[1]Le giurie, esaurito l'esame delle opere partecipanti al concorso ed almeno un mese prima dell'assegnazione del premio, dovranno inviare al Ministero della cultura popolare:
- a)un elenco delle opere presentate indicando, per quelle edite, la data di pubblicazione;
- b)i dati da cui si possa desumere se le opere e gli autori di esse siano nelle condizioni previste dal bando di concorso.
[2]Il Ministero della cultura popolare, eseguiti gli opportuni accertamenti, comunichera' alla giuria le proprie eventuali osservazioni.
Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
