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[1]Le giurie, esaurito l'esame delle opere partecipanti al concorso ed almeno un mese prima dell'assegnazione del premio, dovranno inviare al Ministero della cultura popolare:

  • a)un elenco delle opere presentate indicando, per quelle edite, la data di pubblicazione;
  • b)i dati da cui si possa desumere se le opere e gli autori di esse siano nelle condizioni previste dal bando di concorso.

[2]Il Ministero della cultura popolare, eseguiti gli opportuni accertamenti, comunichera' alla giuria le proprie eventuali osservazioni.

Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-27;850~art8 · fonte del testo