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[1]Le decisioni delle giurie, sia parziali che definitive, non potranno essere pubblicate prima che siano proclamati ufficialmente i vincitori dei premi rispettivi.

[2]A concorso espletato, i comunicati relativi all'assegnazione di quei premi che possono essere attribuiti anche a non concorrenti, debbono contenere esclusivamente l'indicazione del vincitore o dei vincitori.

[3]La presente disposizione e' applicabile anche ai premi letterari esentati dalla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare a termini dell'art. 8 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 27 maggio 1940-XVIII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Pavolini - Grandi - Bottai - Ricci

[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 19 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-05-27;850~art9 · fonte del testo