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I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di anno in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 19851987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, e' istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo e' iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purche' non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo e' alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonche' dai proventi netti della pubblicita' sugli involucri dei fiammiferi. Sentite le competenti commissioni parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la gestione del fondo. 3 Il direttore generale dei monopoli di Stato partecipa, in qualita' di membro di diritto, al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 30 dicembre 2004, n.311 (con l'art. 1, comma 488) ha disposto che "Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento."
Testo in vigore dal 1 gennaio 2005 al 24 giugno 2017
