L'articolo 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente: "I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita".

Testo vigente dal 14 febbraio 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art9 · fonte su Normattiva