L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente: "Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata".

Testo vigente dal 14 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art8 · fonte su Normattiva