L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente: "Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384".

Testo vigente dal 14 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;25~art10 · fonte su Normattiva