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L'art. 1 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "E' istituito, con sede a Napoli, un Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia. "Tale Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed avra' durata non superiore ad anni venti dalla pubblicazione della presente legge. "Ad esso spetta di provvedere:
- 1)alla valorizzazione delle risorse naturali ed al miglioramento dell'attrezzatura ricettiva dell'isola;
- 2)allo sfruttamento delle risorse idriche locali ed alla distribuzione di acqua potabile;
- 3)all'impianto ed all'esercizio di altri esercizi pubblici o di pubblica utilita' dei quali i Comuni dell'isola di Ischia intendono dargli la concessione;
- 4)all'apprestamento ed all'attuazione di piani regolatori degli abitati ed alla sistemazione, costruzione e manutenzione di strade;
- 5)alle opere e, in genere, a tutti gli affari che in virtu' del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1 luglio 1926, n. 1380, e delle successive modificazioni, sono di competenza dell'Azienda autonoma delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;
- 6)l'Ente puo' altresi' promuovere ogni iniziativa che attenga alle materie suddette e concorrere nella esecuzione delle opere relative, salvo i poteri spettanti alle Amministrazioni comunali. "L'Ente istituisce un ufficio in Ischia sotto la direzione di in membro del Consiglio di amministrazione".
Testo in vigore dal 1 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
