Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112,convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "All'Ente sara' corrisposto per tutta la durata, a partire dall'esercizio 1951-52, un annuo contributo dello Stato di lire 10.000.000. "Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma sara' provveduto con riduzione degli stanziamenti del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52 e del capitolo corrispondente all'esercizio finanziario 1952-53. "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-06-06;678~art3 · fonte del testo