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L'art. 5 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "La vigilanza sugli atti dell'Ente viene esercitata dal Prefetto di Napoli, il quale per quelli di natura turistica o aventi riflessi turistici, sentira' il parere dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli. "Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riguardanti il bilancio preventivo e le deliberazioni che importano impegni ultraquinquennali sono approvate dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Commissariato per il turismo. "E' istituito un Collegio di revisione dei conti, composto di tre membri effettivi nominati con decreti del Prefetto di Napoli, designati rispettivamente: uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Presidenza del Consiglio ed il terzo dal Ministero dell'interno, nonche' di due membri supplenti, nominati con lo stesso decreto, su designazione: uno del Ministero del tesoro e l'altro della Presidenza del Consiglio. "I revisori esercitano il loro mandato in conformita' delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. "La presidenza del Collegio dei revisori spetta al rappresentante del Ministero del tesoro. "I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi compilano, ogni anno, una relazione sul bilancio dell'Ente. "La retribuzione annuale dei revisori e' determinata dal Consiglio di amministrazione per l'intiero periodo di durata del loro ufficio".

Testo in vigore dal 1 luglio 1952 al 23 ottobre 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-06;678~art5 · fonte del testo