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L'art. 6 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto per gravi motivi di carattere amministrativo. "Con lo stesso decreto si provvede alla nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione dell'Ente, limitatamente ad un periodo di sei mesi, salvo proroga ove sia giustificata da motivo di pubblico interesse".
Testo in vigore dal 1 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
