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L'art. 11 della legge 22 luglio 1939, n. 1450, e' sostituito dal seguente: "All'atto della cessazione dell'Ente, con decreto della Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero del tesoro e quello dell'interno, sara' provveduto alla ripartizione del patrimonio dell'Ente tra i Comuni dell'isola d'Ischia in proporzione del numero di abitanti di ciascun Comune".

Testo in vigore dal 1 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-06;678~art8 · fonte del testo