L'art. 9 della legge predetta e' sostituito dal seguente: "Il Consiglio di amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilita'. Esso delibera, altresi', un regolamento nel quale sono stabiliti un contingente di personale, compreso il direttore, che l'Ente e' autorizzato ad assumere a tempo determinato ed un contratto-tipo per l'assunzione, il mantenimento in servizio ed il trattamento economico spettante al personale stesso. Lo statuto ed i regolamenti predetti, nonche' le loro eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio".

Testo vigente dal 21 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-01;167~art4 · fonte del testo