L'art. 8 della legge predetta e' sostituito dal seguente: "Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente e' esercitato da un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Prefetto di Livorno, su designazione da parte del Ministero del tesoro di un membro effettivo, con funzioni di presidente e di uno supplente; di uno effettivo e di uno supplente da parte del Ministero dell'interno e di uno effettivo in rappresentanza dei Comuni dell'isola d'Elba su designazione dei sindaci dei Comuni, all'uopo riuniti in assemblea. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori esercita il suo mandato con l'osservanza, degli articoli 2403 e 2404 del Codice civile. I revisori intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali si delibera sul bilancio di previsione delle spese e sul conto consuntivo".

Testo vigente dal 21 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-01;167~art3 · fonte del testo