Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 10 — Funzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e tutti i provvedimenti relativi al governo dell'ente ospedaliero. Lo statuto deve prevedere che spetta al consiglio di amministrazione:

  • a)deliberare le modifiche dello statuto;
  • b)deliberare sugli adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;
  • c)deliberare il regolamento organico del personale e la relativa pianta organica;
  • d)deliberare i regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;
  • e)deliberare il bilancio preventivo ed approvare il conto consuntivo, nonche' deliberare la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo;
  • f)deliberare la nomina e le assunzioni del personale dell'ente ospedaliero;
  • g)deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, l'accettazione di donazioni, eredita' e legati nonche' la stipulazione dei contratti;
  • h)deliberare sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonche' sulle relative transazioni;
  • i)deliberare la misura della retta di degenza in conformita' al disposto del successivo articolo 32, nonche' le tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;
  • l)deliberare la nomina del tesoriere nonche' tutte le convenzioni attinenti all'attivita' dell'ente ospedaliero;
  • m)deliberare i contratti di locazione e conduzione di immobili di durata superiore a tre anni;
  • n)deliberare tutti i provvedimenti demandati al consiglio di amministrazione dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, nonche' i provvedimenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 40. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio di amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti tranne che per le deliberazioni di cui al punto a) del secondo comma del presente articolo, per le quali e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Nei verbali dovra' darsi atto del voto consultivo espresso dai membri di cui all'articolo 9, quinto comma.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiché alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione è impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finché non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potrà impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.

    Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art10 · fonte su Normattiva