Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010. 55 parole tolte.
tolto: Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e' modificato come segue: "Negli atti di concessione puo' disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non piu' di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-01-15;34~artunico · fonte del testo