Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e' modificato come segue: "Negli atti di concessione puo' disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non piu' di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse".

Testo in vigore dal 9 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1951-01-15;34~artunico · fonte del testo