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Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e' modificato come segue: "Negli atti di concessione puo' disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non piu' di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse".
Testo in vigore dal 9 febbraio 1951 al 16 dicembre 2010
